La Corte d'Appello di Torino, con una sentenza pubblicata lo scorso 5 settembre, ha condannato un caseificio per l'utilizzo non autorizzato della Dop Grana Padano e in particolare per il nome 'Gran Riserva Italia' per identificare i prodotti a pasta dura da grattugia.
Si tratta, secondo il tribunale, di una evocazione illegittima, in particolare riguardo alla categoria 'Riserva Oltre i 20 mesi' che identifica il Grana Padano a maggiore stagionatura.
«Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nelle tutela dei prodotti Dop - commenta in una nota Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano -, riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e di comunicazione fuorvianti per i consumato».
La vicenda al centro del contenzioso si riferiva all'utilizzo dei termini 'Gran Riserva Italia' nella presentazione di un formaggio a pasta dura commercializzato in una Gdo italiana in forme di grossa pezzatura (circa 26 kg), con scalzo laterale arrotondato marchiato a fuoco con un logo ellittico attraversato dalla scritta orizzontale a caratteri cubitali 'Italia' circondata dai termini 'Gran Riserva" e dal claim "Latte 100% italiano'.
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano Dop aveva chiesto giudizialmente di dichiarare che si trattasse di una 'evocazione' della nota Dop protetta dall'Unione europea, ossia di una fattispecie in cui l'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto generico possono indebitamente richiamare nella mente del consumatore il prodotto tipico tutelato dall'Ue. I giudici torinesi hanno quindi accertato l'identità di forma e dimensione dei due formaggi e osservato che il fatto di utilizzare le parole 'Riserva' e 'Italia' avesse lo scopo di suggestionare il consumatore circa la provenienza del prodotto.