Il Tar, 'proroga concessioni balneari al 2027 non valida'

Giudici Liguria, 'Non esiste un documento scritto su tale patto'

20/02/2025
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na sentenza del Tar Liguria ha respinto il ricorso di tre stabilimenti balneari di Zoagli, in provincia di Genova, contro la delibera della Giunta comunale che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre del 2023, dando il via alle gare previste dalla Bolkenstein. Quindi la proroga fino al 2027 non è ritenuta valida. Secondo il Tar "non vale invocare un accordo secondo cui le amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari perché non risulta esistente un documento scritto e perché un simile accordo non potrebbe prevalere sulla pronuncia della Corte di Giustizia". Secondo la sentenza del Tar Liguria "sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della direttiva Bolkestein". Il tribunale amministrativo conferma la correttezza della delibera della Giunta comunale di Zoagli che "riconosciuta la scadenza dei titoli concessori in data 31 dicembre 2023, correttamente ha stabilito di esperire le selezioni per i nuovi affidamenti" e nega l'esistenza di un atto normativo su cui dovrebbe poggiarsi la proroga delle concessioni balneari. "Per contro, non vale invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: - è scritto nella sentenza - e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all'incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, essendo la Curia europea l'organo deputato all'interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell'Unione".
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AUT. TRIB. CUNEO n° 688 del 20/12/23
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