Il sindaco Manfredi firma il provvedimento per sicurezza e decoro urbano a Laigueglia

Per tutto il periodo estivo dal 6 giugno al 30 settembre

06/06/2025
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Evitare il disturbo della quiete pubblica e prevenire episodi di “malamovida”, quest’ultimi spesso associati ad un eccesso nel consumo di alcolici e superalcolici. Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi firma l’ordinanza articolata con diverse disposizioni che dovranno essere rispettate per tutta la stagione estiva. Dal 6 giugno al 30 settembre, dalle 21 alle 6 è vietato, in aree pubbliche o aperte al pubblico, consumare bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.);  dalle 21 alle 6 è vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.); dalle 21 alle 6 è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Nell’ordinanza viene precisato che sono esclusi dal divieto il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande; il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 248/2006. Nello stesso arco di tempo è stato anche disposto, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, «il divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere». Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.
Direttore: DIEGO RUBERO
AUT. TRIB. CUNEO n° 688 del 20/12/23
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