Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese dal 31 marzo 2025, CNA scrive a Meloni e chiede il rinvio

In fondo all'articolo seguito il testo della lettera

13/03/2025
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CNA ha sottoscritto con le altre Confederazioni dell’artigianato la lettera unitaria inviata alla presidente del Consiglio per chiedere il rinvio della scadenza del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo per le imprese di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. 

“Questo nuovo obbligo ha un impatto molto pesante sulle imprese. Il ritardo della definizione del quadro normativo non ne consente l’applicazione e mette in difficoltà sia le imprese sia le compagnie assicuratrici” dichiara il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino.

“Considerato che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo – prosegue Pasquino –  per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e che ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi, ci sembra evidente che a queste condizioni il termine del 31 marzo sia impossibile da rispettare. La proroga è necessaria per dare la possibilità alle imprese di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi.”

Cosa prevede la norma

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese (escluse solo quelle agricole) che hanno sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale. 

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (tra questi sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni), che si verificano sul territorio nazionale, che interessino direttamente:
– terreni;
– fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Parametri e criteri utilizzati per calcolare il premio:

  • valore dei beni assicurati
  • caratteristiche degli immobili
  • localizzazione geografica e livelli di rischio (mappe di rischio, serie storiche degli eventi, modelli predittivi)
  • fatturato dell’impresa (ai fini del calcolo dei danni indiretti)
  • misure preventive implementate.

La mancata osservanza dell’obbligo non prevede sanzioni ma in caso di danni da evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere gli indennizzi pubblici previsti.

CNA Piemonte Nord invita le imprese a rivolgersi ai suoi uffici per ulteriori informazioni.

"Gentile Presidente, 

la conferma del termine del 31 marzo 2025, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, per adempiere all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, mette in seria difficoltà quasi quattro milioni di imprese - micro, piccole, medie e grandi che avrebbero a disposizione meno di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità, rispetto alle quali sono state fornite modalità operative, con l'emanazione del previsto regolamento attuativo, solo a fine febbraio (27 febbraio u.s.). 

Il ritardo nella definizione del quadro normativo ha comportato una tempistica oggettivamente non coerente con la portata dell'operazione. Si rende necessario un intervento urgente di proroga del termine che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale. Ciò tenendo anche conto del fatto che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo termine sostanzialmente coincidente con l'entrata in vigore dell'obbligo di stipula - per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e che ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi. 

Confidando in un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti. "


 


 
Direttore: DIEGO RUBERO
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