D.A.Spo. di sette anni per un tifoso del Bra

Il provvedimento riguarda un cittadino italiano di 59 anni a cui sarà vietato l'accesso allo stadio

25/03/2025
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Il questore della provincia di Cuneo ha emesso nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni, residente a Bra, un provvedimento di divieto di accesso allo stadio della durata di sette anni, con la prescrizione dell’obbligo di firma, per il periodo di anni uno, presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Bra.
Il provvedimento emesso dal questore prevede, per la durata di sette anni, il divieto di accesso a luoghi, stadi e impianti sportivi in cui si svolgono competizioni di calcio relative a incontri ufficiali e amichevoli dei campionati e tornei nazionali, professionistici e dilettantistici, nonché dei tornei internazionali ai quali partecipano le società sportive iscritte alla F.I.G.C., incluse tutte le competizioni ufficiali e amichevoli della squadra Nazionale di calcio, anche under 21, disputate sul territorio nazionale e nei paesi aderenti all’Unione Europea. 
In particolare, durante l’incontro tra l’A.C. Bra e la S.S Novaromentin di Romentino, svolto in data 9 febbraio, i militari della Stazione dei Carabinieri di Bra accertavano che il soggetto destinatario del provvedimento, al termine della partita, conclusa con il risultato 3-2 per la squadra ospite, si rendeva protagonista di condotte di minaccia e di turbativa per l’ordine pubblico, cercando, insieme ad altri tifosi, di aggredire i sostenitori della squadra ospite, il cui scontro fisico veniva evitato solo grazie all’intervento del personale in servizio, svolto dai militari dell’Arma.
Il prevenuto risulta essere già stato colpito da due precedenti provvedimenti di D.A.Spo. sportivo e, per tale motivo, è incorso nella recidiva prevista dall’art. 6 c. 5 della legge n. 401/1989 che prevede, come in tali casi, nei confronti della persona già destinataria di tale provvedimento, debba essere disposta la prescrizione dell’obbligo di firma, convalidato dall’autorità giudiziaria e che la durata del nuovo divieto non possa essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. In considerazione della gravità delle condotte accertate e contestate si è resa necessaria la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma, per garantire il rispetto della misura, quindici minuti prima e quindici minuti dopo ogni incontro di calcio che la squadra A.C. Bra disputerà in Piemonte e quindici minuti dopo l’inizio degli incontri che la squadra A.C. Bra disputerà fuori dalla regione Piemonte.
Il questore della provincia di Cuneo, in relazione al provvedimento emesso, sottolinea la necessità che i comportamenti delle tifoserie siano rispettosi delle regole di convivenza civile e che ogni violazione sarà perseguita in base alle leggi vigenti.
Direttore: DIEGO RUBERO
AUT. TRIB. CUNEO n° 688 del 20/12/23
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