Gli edifici facenti parte del piano per l’edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), denominato Cascina Gala, Cascina Gambina, Cascina Volta, con particolare riferimento ai lotti insistenti in località Collina Volta, sono stati edificati su aree a tal fine espropriate dal Comune.
Le Cooperative che realizzarono gli immobili, in sede di stipula della convenzione per l’assegnazione delle aree, versarono al Comune una somma calcolata in via provvisoria, per il pagamento delle indennità di esproprio.
Tutte le su menzionate convenzioni prevedevano che il corrispettivo dovuto al Comune per l’acquisizione delle aree fosse da intendersi provvisorio e soggetto a conguaglio qualora il prezzo di acquisizione delle aree fosse stato successivamente diversamente definito dagli organi competenti preposti, con l’impegno, da parte delle Cooperative, di versare l’eventuale conguaglio su semplice richiesta del Comune non appena stabilito l’ammontare dell’indennità definitiva di esproprio.
L’impegno di saldare il conguaglio per le indennità di esproprio, assunto in tal senso dalle Cooperative, venne successivamente trasferito ai soci e successivi aventi causa mediante gli atti di assegnazione delle unità immobiliari.
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 1994 i proprietari dei terreni espropriati si sono opposti alla valutazione delle aree proposta dal Comune e nel rifiutare le indennità inizialmente calcolate, hanno presentato opposizione alla stima con la richiesta di un’indennità di importo notevolmente superiore.
Tale opposizione, a seguito di un complesso iter giudiziale di durata tentennale , si è ora conclusa con la Sentenza della Corte di Appello di Torino del 23/01/2024 che in contrasto con la linea sostenuta dal Comune, ha determinato un cospicuo aumento del valore delle aree oggetto di procedura espropriativa.
Solo ora il Comune è pertanto in grado di conoscere in modo definitivo l’ammontare dovuto a conguaglio delle indennità di esproprio ed è di conseguenza tenuto a chiederne il versamento ai proprietari degli immobili ricadenti nel PEEP.
Consapevoli della gravità della situazione ora il Comune, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, si trova nella spiacevole situazione di dover richiedere agli originari assegnatari dei terreni le somme che forzatamente ha dovuto versare.
Tale adempimento non è una scelta discrezionale dell’Amministrazione ma è un preciso obbligo di legge che impone di attivarsi per il recupero di questo credito, pena l’avvio di un giudizio di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti.